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Consultini
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Le Elezioni

Le Consulte Provinciali degli Studenti: i rappresentanti sono eletti con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e durano in carica due anni. Tali elezioni, cosi come indicato all'interno del DPR 567/96, devono avvenire entro il 30 ottobre.


Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.


Elezioni in ambito Provinciale

Entro 15 giorni dalla elezione di tutti i rappresentanti di Consulta del territorio e non oltre il 20 novembre, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale o (Ambito Territoriale Provinciale - ATP) deve convocare la prima riunione della consulta (Prima Plenaria). Durante questo primo incontro la Plenaria è tenuta ad eleggere (vedi sezione dedicata) un presidente ed un consiglio di presidenza, secondo quanto indicato dal proprio regolamento interno di cui ogni consulta deve dotarsi nel rispetto delle linee guida nazionali (leggi Linee Guida Nazionali). L'elezione del Presidente, così come tutte le votazioni che riguardano persone fisiche, deve avvenire a scrutinio segreto. I candidati, prima delle elezioni, devono esporre ai membri della plenaria un proprio programma biennale in forma scritta o orale. Il Presidente ha carica biennale.

Per la sostituzione del Presidente (per motivi di indisponibilità o per decadenza dei requisiti di eleggibilità) si procede come segue: se l’elezione dello stesso è avvenuta sulla base di liste elettorali, andrà sostituito con il primo dei non eletti della lista di appartenenza, al fine di preservare il risultato delle elezioni effettuate; in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive.

L'elezione del vicepresidente e del segretario devono essere svolte in fase di prima plenaria secondo le modalità indicate nel regolamento della consulta, ma seguendo quanto stabilito dalle Linea Guida per i Regolamenti delle Consulte Provinciali.


Elezioni in ambito Regionale

I Presidenti di Consulta appartenenti ad una stessa regione compongono il Coordinamento Regionale (CoR),  il quale viene insediato dal dirigente del competente Ufficio Scolastico Regionale (USR). La prima plenaria del CoR deve essere convocata entro e non oltre il 31 novembre. Durante la prima Plenaria dei presidenti provinciali si elegge a scrutinio segreto un Portavoce che rappresenterà la regione all'Ufficio di Coordinamento Nazionale (UCN). Il Coordinatore ha carica biennale.

L'USR assicura al Coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il Coordinamento Regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative, le quali non dovreanno prescindere dalle norme primarie di riferimento.


Elezioni dei Moderatori del Consiglio Nazionale dei Presidenti di Consulta (CNPC)

L'elezione dei Moderatori, cosi come quella dei Segretari, è normata all'interno del Regolamento del CNPC all'Art. 6.

  1. I Moderatori sono eletti, nel numero di 2 (due), mediante elezione a scrutinio segreto tra tutti i consiglieri, nel corso della prima sessione plenaria del primo incontro del Consiglio Nazionale, e durano in carica per un solo anno scolastico.

  2. Possono candidarsi all'incarico di Moderatore tutti i soli Presidenti delle Consulte; i Vice Presidenti che partecipino al Consiglio con delega scritta non possono candidarsi. I candidati possono illustrare al consiglio le motivazioni della loro candidatura, nel rispetto delle tempistiche secondo l'art. 8, e comunque con un intervento di durata inferiore a 2 (due) minuti.

  3. Fino all'avvenuta elezione dei Moderatori, il ruolo di Moderatore è svolto dal Coordinatore Regionale in cui si svolge il Consiglio o Moderatore uscente.

  4. In caso di impedimento od assenza, o qualora il loro operato sia oggetto di motivata contestazione e ne sia richiesta la sostituzione da parte della maggioranza assoluta del Consiglio, i Moderatori decadono dall'incarico, e si procede alla loro surroga con i primi tra i candidati non eletti.

  5. I Moderatori svolgono le seguenti funzioni:

    a) regolare la discussione, illustrando singolarmente tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e conferire la parola secondo l'ordine delle richieste di intervento, definendo le tempistiche secondo le modalità indicate all'art. 8 (dibattito);

    b) mantenere l'ordine della seduta, al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori, secondo le modalità indicate all'art. 9 (disciplina);

    c) presiedere alle operazioni di voto, secondo le modalità indicate all'art. 10 (votazione).

  6. I Moderatori possono togliere la parola ad un consigliere: qualora parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli; in caso di evidente non pertinenza dell'intervento alla questione posta in discussione, previa ammonizione; in caso di turpiloquio; qualora si prefiguri fattispecie di reato.


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